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Migliorare la sicurezza sul lavoro

Archivio > Aprile 2008 > Sicurezza nei luoghi di lavoro

C.I.P. n. 4 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Migliorare la Sicurezza sul Lavoro: dal D.Lgs. 626/94 al D.Lgs. 81/08
Marco Sciarra
(Responsabile del "Servizio di Prevenzione e Protezione" dell’Università degli Studi di Roma di "Tor Vergata")

Diminuisce il numero degli infortuni ma aumentano i casi mortali, in special modo nei cantieri. L’indice di frequenza degli infortuni è al disopra della media europea (5,5 rispetto al 3,9 ogni 100.000) e, più in generale, ampie sacche di lavoro presentano ancora condizioni di rischi inaccettabili.
I dati riportati rappresentano quella tragica realtà che pone il nostro Paese al primo posto in Europa in fatto di incidenti e vittime nei luoghi di lavoro in settori come l’edilizia e l’industria metalmeccanica, o in quei comparti produttivi in cui l’innovazione tecnologica, funzionale all’introduzione di dispositivi più sicuri per chi vi opera, stenta a penetrare.
Possiamo affermare che, parallelamente all’assenza di vigilanza degli organi atti a verificare l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la deregolamentazione del mercato del lavoro, la flessibilità selvaggia e la precarietà dei contratti, hanno determinato le drammatiche percentuali riportate.
Oggi, difronte al numero dei morti, e all’impegno profuso dal Capo dello Stato nella promozione di una cultura della sicurezza sul lavoro, con l’approvazione del D.Lgs. 81/08 si rimette al centro dell’azione Governativa il problema della sicurezza sul lavoro.
Il Governo della passata Legislatura aveva inserito nel Documento di Programmazione Economico- Finanziaria 2007-2011 il tema della salute e sicurezza quale priorità delle linee programmatiche di intervento in materia di lavoro ed occupazione, unitamente all’intensificazione del contrasto al lavoro nero e irregolare.
Infatti, sempre più spesso le vittime risultano essere giovani operai sfruttati da imprenditori che, in nome degli alti costi, hanno  ritenuto  risparmiare in materia di sicurezza, considerando la sicurezza un costo aggiuntivo e un ostacolo alla competitività della propria azienda.
Il DLgs 81/08 si affianca in un processo di rimodulazione alle disposizioni già in vigore inerenti la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro, un processo che non va a sostituire, ma ad integrarsi con la normativa vigente. Pertanto il richiamo ad esse, all’interno delle norme in esame, riflette l’esigenza di una costante verifica e monitoraggio su tutti i comportamenti e le procedure necessarie all’osservanza di tutta la legislazione vigente in materia. Una parte del provvedimento riguarda essenzialmente l’inasprimento delle sanzioni, e pur condividendo gli obiettivi che hanno ispirato il legislatore, va ricordato che non può bastare la sola sanzione a risolvere il problema della sicurezza sul lavoro.
Sicuramente l’inasprimento del quadro sanzionatorio indurrà i datori di lavoro ad un innalzamento dell’attenzione sui livelli di prevenzione, ma questo non risolve il problema.
La sicurezza sul lavoro è un processo culturale, sia del datore di lavoro che del lavoratore, un processo, che deve radicarsi nelle rispettive coscienze come il principale dei valori da tutelare. L’adeguamento alle vigenti norme di prevenzione comporta un coinvolgimento da parte di tutte le forze produttive presenti in azienda, dal datore di lavoro ai preposti, dirigenti, quadri, lavoratori stessi. Peraltro questa sensibilizzazione a tutto campo rispecchia lo spirito della norma volta ad intervenire ex-ante, con l’obiettivo primario di prevenire il verificarsi di possibili incidenti sul lavoro attraverso l’individuazione delle fonti di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori e l’adozione di tutte le misure e le azioni atte ad eliminare, o ridurre, i rischi di incidenti.
Occorre creare un modello legale in grado di prevenire, meglio di quanto oggi accade, il rischio di infortuni sul lavoro, determinando così, una volta per tutte, il potenziamento della cultura della legalità.
Questo, affinché la prevenzione della salute e della sicurezza divenga effettiva in ogni contesto lavorativo, e non solo predisponendo un sistema di regole, ma soprattutto implementando un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro
in grado di dare adeguata garanzia e controllo sulla sicurezza dei lavoratori nello svolgimento della propria attività. Un sistema di gestione che preveda una dettagliata analisi dei luoghi di lavoro e dei rischi connessi all’attività produttiva, l’individuazione e la nomina di figure professionali ben definite, l’assegnazione di specifici obblighi in capo alle diverse categorie di lavoratori, la gestione dei documenti di sicurezza e dei relativi registri, integrando il sistema normativo tradizionale con strumenti quali la formazione e l’informazione, le "buone prassi", gli accordi collettivi e la Responsabilità Sociale delle Imprese.
Siamo quindi oggi al conto alla rovescia per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla sicurezza del lavoro.
Le novità contenute dal D.Lgs. 81/08, vanno dall’estensione del campo di applicazione delle nuove regole sulla vigilanza, alle nuove misure e nuove sanzioni.
In particolare nell’applicazione, il D.Lgs., si individuano come destinatari tutti i lavoratori, salvo qualche deroga in virtù delle particolarità del contratto di lavoro o del settore di attività.
Come nel caso dei contratti di lavoro accessorio introdotti dall’art. 70 del D.Lgs. 276/03 (riforma Biagi).
Infatti, all’art. 2 comma 8, del D.Lgs. 81/08 si stabilisce che le disposizioni vigenti in materia di sicurezza si applicano nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, con l’esclusione dei piccoli lavori domestici, insegnamento privato, assistenza domiciliare agli anziani, bambini, disabili e ammalati.
Il primo vero appuntamento importante per tutti i Datori di lavoro, con le nuove disposizioni è fissato per il 29 luglio (90 giorni dopo la pubblicazione del D.Lgs. 81/08 sulla G.U.).
Entro tale data, si dovrà aggiornare o effettuare la valutazione di tutti i rischi. Restano comunque fuori le piccole imprese, le quali possono autocertificare l’effettuazione della valutazione. Tuttavia, ci potrebbero essere delle procedure diversificate, per via delle norme di semplificazione per le PMI operanti in particolari settori produttivi.
Dall’esonero resta comunque escluso il settore edile per la peculiarità dell’attività esercitata.
Queste sono solo alcune delle linee interpretative dell’81/08, che definiscono l’impianto della norma e i tempi di applicazione, come, la data certa, requisito richiesto dalla nuova norma al Documento Valutazione dei Rischi.
Si spera che l’attenzione che verrà esercitata dagli organi ispettivi sul DVR in sede di vigilanza sarà incentrata non sulla semplice verifica della data certa ma sull’effettivo aggiornamento del documento
Ci auspichiamo tutti che la futura attività ispettiva eserciti una vigilanza sulle modalità (organizzazione, attrezzature, ecc.) di espletamento dell’attività lavorativa alla data di verifica.
Siamo comunque convinti che questa legge porterà a dei risultati positivi perché                  tende ad incidere per la prima volta sulla diffusione della cultura della prevenzione, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Inoltre, il D.Lgs. è diretto a promuovere strumenti volontari quali:

  • le buone prassi come soluzioni sperimentate per prevenire o ridurre i rischi per i lavoratori, fondate sulla valutazione del rischio specifico e strutturate nell’applicazione di misure preventive contro i rischi di volta in volta considerati;

  • la Responsabilità Sociale delle Imprese, per cui una impresa può dirsi socialmente responsabile quando adotta una strategia di gestione della propria attività che coniuga la ricerca del profitto con i principi sociali ed ambientali di un determinato momento storico;

  • i Codici Etici.



 
 
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