La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e le associazioni - Conosco Imparo Prevengo

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La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e le associazioni

Archivio > Aprile 2013 > Sicurezza sul lavoro

C.I.P. n. 19 - SICUREZZA SUL LAVORO
LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E LE ASSOCIAZIONI
La formazione dei volontari di protezione civile
Vivietta  Bellagamba*, Wladymiro Wysocki**

* Amministratore unico Equipe S.r.l.,  Architetto
** Consulente Equipe S.r.l.

Alle soglie del nuovo millennio, il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro  viene ancora percepito come una "costrizione" normativa  piuttosto che , come  senso civico e morale del datore di lavoro, oltre che un diritto del lavoratore sia in ambito aziendale che all’interno di  Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile .
L’emanazione del D.Lgs. n. 81/08 ha generato dapprima sgomento, poi una rincorsa all’ottemperanza, come se la sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia fosse diventata un problema solamente dopo l’emanazione di tale Decreto .

In verità il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è storia già dal 1994, con il D.Lgs. n. 626, che tutti conoscono come "la legge della sicurezza sul lavoro", ancora prima il D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955.

In realtà la Sicurezza sul lavoro trova la sua origine,  con la Costituzione della Repubblica Italiana,  nell’ articolo 32: "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti",  e nell’articolo 35:  "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni".

Lo stesso Codice Civile, all’articolo 2087 recita: "l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

In questo contesto, tra normativa e caos, con la fiducia del Centro Alfredo Rampi, Equipe srl, ha intrapreso un percorso formativo destinato ai volontari della Protezione Civile , anche a seguito del recente dossier informativo della Protezione Civile, aggiornato al 12 Gennaio 2012.

Con i percorsi formativi ad hoc , dubbi, incertezze e perplessità non sono venuti a mancare, vista la particolarità delle attività che le Organizzazioni di Protezione Civile svolgono, oltre al ruolo istituzionale che ricoprono.
Una attenta analisi della normativa vigente, ( grazie alla collaborazione attenta delle figure responsabili delle diverse Associazioni di Volontariato che compongono la Protezione Civile), ha permesso ad  Equipe srl di fugare ogni dubbio, vantando così l’onore e il primato di informare e formare tutti gli operatori.

Analizzando il Decreto, Titolo I – Principi Comuni – Capo I – Disposizioni Generali, all’articolo 2 - Definizioni, comma 1, si recita testualmente "1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per: a)« lavoratore »: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, omissis. Al lavoratore così definito è equiparato: omissis i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.
Il successivo articolo 3 – Campo di applicazione, al 2° comma, specifica che le disposizioni si applicano anche nei riguardi "omissis …. Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, omissis …..tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale".

Già da questa analisi preliminare si evince la sicura applicabilità del D. Lgs. 81/08 alle associazioni in questione, ma resta ancora da stabile con che intensità lo stesso debba essere rispettato!!!
Pareri di esperti e di riviste specifiche di settore , indicano come  le associazioni vadano equiparate alle aziende, quindi si propenderebbe per la totale applicabilità.

A ben vedere, invece, e supportati dal Decreto interministeriale del 13 aprile 2011, non abbiamo ritenuto  condivisibile quanto appena espresso, in quanto le strutture associative hanno peculiarità tali e procedure operative che, per garantirne l’operatività ed il corretto funzionamento, devono necessariamente derogare ad alcuni aspetti della disciplina dettata dal D. Lgs. 81/08.

 



Il decreto interministeriale del 13 aprile 2011 stabilisce i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, sulla base dei quali dovrà svilupparsi l’azione concreta delle organizzazioni di volontariato e delle Amministrazioni pubbliche che le coordinano. In particolare, stando a quanto riportato nel Decreto in questione, la normativa del D. Lgs. 81/08 và applicata tenendo nella dovuta considerazione le specifiche esigenze che caratterizzano le attività dei volontari di protezione civile.
Dette attività sono infatti caratterizzate:
1) dalla necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione,
2) dall’organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa,
3) dall’imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare.

Preliminarmente il decreto stabilisce inoltre la necessità dell’individuazione preventiva di:

  • scenari di rischio di protezione civile, nei quali il volontario può essere chiamato ad operare;

  • compiti che possono essere svolti dai volontari negli scenari di rischio di protezione civile individuati;


Successivamente, confermando e rafforzando laddove fosse necessario, quanto sancito dal sopracitato art. 2 del D. Lgs. 81/08 il Decreto stabilisce, ai fini dell’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, la totale equiparazione del volontario di protezione civile al lavoratore,  per le seguenti attività indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile (art. 4 Decreto interministeriale):

  • la formazione, l’informazione e l’addestramento, con riferimento agli scenari di rischio (individuati nell’all.1 al Decreto del 12/01/2012) di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti;

  • la sorveglianza sanitaria esclusivamente per quei volontari che nell’ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio nel previsti nel decreto legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti;

  • la dotazione di dispositivi di protezione individuale idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato;


Pertanto, fermo restando il principio per cui l’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza non può, comunque, comportare l’omissione o il ritardo nello svolgimento dei compiti di protezione civile, il provvedimento ha inteso stabilire che è responsabilità (che ricade in capo al legale rappresentante) di ciascuna organizzazione di volontariato di protezione civile,  definire un proprio piano formativo e addestrativo, nel quale i temi della sicurezza dei volontari abbiano adeguato e primario risalto.
Inoltre, dalla lettura del decreto in questione , si evince  che la "sicurezza deve essere vissuta dai volontari di protezione civile come un processo continuo, parallelo allo sviluppo della propria organizzazione, all’acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzature o di nuove specializzazioni".

Si è voluto, in altri termini, concentrare l’attenzione sulle azioni e sulle disposizioni organizzative piuttosto che sugli adempimenti gestionali o burocratici.
Anche in considerazione dei dati disponibili sul ridotto numero di infortuni che si verificano nell’ambito delle attività di volontariato di protezione civile, si è quindi scelto un approccio concreto e molto pratico, evitando di creare l’esigenza di costruire sovrastrutture o elaborare documenti astratti e privilegiando l’attività di formazione e addestramento operativo.

Con il Decreto attuativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 12/01/2012, si mette in evidenza:

  • l’obbligatorietà della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi o del Procedimento Semplificato di Valutazione dei Rischi;

  • la definizione delle attività di formazione, informazione ed addestramento operativo;

  • l’obbligatorietà della sorveglianza sanitaria così come disciplinata dall’art. 41 del D. Lgs. 81/08.




In questo contesto normativo, Equipe srl , grazie al Centro Alfredo Rampi, non ha quindi mai la "presunzione" di formare e addestrare i volontari, quanto di sensibilizzarli al concetto di sicurezza, poiché la "sicurezza" è qualcosa che tutti sanno ma che forse non sanno di sapere!!!
Gli obiettivi sono quelli di evidenziare i concetti normativi dal punto di vista delle responsabilità "aziendali"  nei diversi ruoli.
Tali responsabilità, non come uniche e in capo  esclusivo al "datore di lavoro", ma a tutti i "lavoratori", in quanto la sicurezza è un concetto e un bene collettivo cui tutti devono partecipare .

Risulta ora forse più chiaro che, la sicurezza dell’individuo sul luogo di lavoro,  non è da intendersi come pura  burocrazia, perdita di tempo,  regola noiosa…. quanto invece,  metodo ed organizzazione!
Nella realtà delle Organizzazioni di Protezione Civile , formazione in materia di salute e sicurezza, diventa quindi, ulteriore  presa di coscienza di quella che è la normativa vigente, per far in modo che vi possa essere un clima di serenità nell’espletamento dei propri compiti.
Solo conoscendo i vari pericoli e rischi si può cercare di evitarli o quanto meno ridurli il più possibile.
Disattenzione, disabitudine sono pericoli che noi dobbiamo evitare.

Equipe srl
, ha intrapreso questo percorso con i volontari della Protezione Civile , con la brama di  responsabilizzare ancor di più,  ogni singolo individuo che spinto dalla sola passione dedica la propria vita quotidianamente alla salvaguardia di quella degli altri.
Per far sì che il saluto mattutino dei propri cari, non sia un addio ma un arrivederci!!!


 
 
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