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C.I.P. n. 10 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO
Nuova Guida operativa delle REGIONI
Gianmichele Bonarota
Psicologo del lavoro
Il Coordinamento sulla sicurezza sul lavoro delle Regioni ha approvato, nei primi quindici giorni del mese di aprile 2010, una "guida operativa" sulla valutazione e gestione dei rischi stress lavoro-correlati, in previsione dell'entrata in vigore degli obblighi di valutazione dei rischi STRESS lavoro-correlati. Infatti, ricordiamo che il 01 agosto 2010 ne entra in vigore l'obbligo di valutazione (art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008) .
Il gruppo di lavoro insidiato il 16 dicembre 2009 ha completato il suo lavoro il 25 marzo 2010 che è stato successivamente trasmesso, formalmente, alle Regioni Lazio, Veneto, Marche, Abruzzo, Toscana, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna , per l’ approvazione.
Solo la Regione Lombardia ha sottoscritto il documento esprimendo alcune riserve, giungendo così quindi al nostro periodo di riferimento.
La “guida operativa” è articolata in n. 8 capitoli che trattano:
1. Lo stress come rischio emergente
2. La normativa di riferimento
3. L’ambito di applicazione
4. Gli aspetti generali della valutazione del rischio
5. Il percorso di valutazione e gestione del rischio
6. I criteri e metodi di valutazione
7. La sorveglianza sanitaria
8. Il ruolo dei servizi di prevenzione e vigilanza della ASL.
Compendiano l’articolato la bibliografia, alcuni esempi di strumenti di valutazione e in appendice alcuni commenti e pro memoria delle Regioni.
In particolare, per quanto concerne l’attività professionale di Psicologo del Lavoro, il documento non ne fa riferimento se non nell’ambito della sorveglianza sanitaria dove il medico competente in
“situazioni individuali nelle quali si evidenzi un disturbo correlato al rischio di stress occupazionale (che) necessitano di ulteriori approfondimenti , (attiverà quanto opportuno),…,coadiuvato da professionisti quali medici specialisti e psicologi.” pag.22
I compiti del medico saranno:
“Nell’ambito dell’anamnesi lavorativa occorre indagare lo stato di soddisfazione / insoddisfazione per il proprio lavoro, la presenza/assenza di conflittualità con colleghi e/o superiori, le assenze effettuate (aspettative, malattie, infortuni subiti), l’eventuale richiesta di trasferimenti e/o mobilità, le percezioni soggettive inerenti il clima organizzativo.” pag.22
Il documento delimita comunque le responsabilità ed afferma:
“Va precisato che la sorveglianza sanitaria non costituisce una misura d’elezione in tutte le situazioni di stress lavoro correlato, andando invece privilegiati gli interventi sull’organizzazione del lavoro…In tal casi è l’organizzazione a non essere idonea e non il lavoratore. “ pag.21
Per quanto concerne l’obbligo di denuncia e referto ( denuncia art. 139 DPR 1124/65; referto art. 365 CP, certificato di malattia professionale art. 53 e 251 DPR 1124/65) il medico competente dovrà tener presente che:
“Le patologie da stress lavoro correlate non sono previste nella nuova tabella delle malattie professionali (DM 9 Aprile 2008) e pertanto l’onere della prova è a totale carico del lavoratore;
l’elenco delle malattie professionali per le quali vige l’obbligo di denuncia (DM 14 gennaio2008) comprende nella lista 2 “malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità” solo il disturbo dell’adattamento cronico da stress e il disturbo posta traumatico da stress ed esclusivamente in riferimento a situazioni di costrittività organizzativa che prefigurano condizioni di vessazione e violenza.”
Da quanto emerge dal documento, ma non poteva essere diversamente come riferimento generale, l’ambito dell’attività della prevenzione sul Lavoro si espleta all’interno di una forbice dove da un lato emerge il malessere individuale ( area medica presidiata dalla figura del medico competente) e dall’altro quello dell’ organizzazione dell’attività lavorativa (dove i referenti spaziano da formazione, conoscenze e competenze le più diversificate).
Da ciò una cosa è chiara: all’Interno di quella “forbice” è stato ridimensionato il ruolo dello Psicologo del lavoro che qualcuno aveva già predetto come obbligatoria il ruolo di “psicologo in azienda”.
Una delle figure centrali intorno alla quale si poteva ipotizzare un nuovo modo di pensare ed agire per il “benessere del lavoratore”.
Il compito di essere presente “al tavolo della trattativa” per operare meglio a favore della figura professionale di Psicologo, ora passa ai nostri rappresentanti dell’Ordine Nazionale e dei singoli Ordini Regionali del Lazio, Veneto, Marche, Abruzzo, Toscana, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna.
Vedremo cosa sono capaci di fare, o meglio, cosa farà la nostra Community professionale.
Personalmente sono un inguaribile ottimista e mi auguro che si acquisiscano nuovi spazi di crescita e potenzialità per le nuove generazioni di psicologi.