Vademecum per il Datore di Lavoro in materia di formazione dei lavoratori - Conosco Imparo Prevengo

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Vademecum per il Datore di Lavoro in materia di formazione dei lavoratori

Archivio > Dicembre2014 > Sicurezza

C.I.P. n. 24 - SICUREZZA
VADEMECUM PER IL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI
di Stefano Palamaro
Responsabile della sicurezza della Fondazione Alfredo Rampi

Anche in questo numero, affrontiamo il tema della formazione sulla sicurezza dei lavoratori, molto caro al Centro Rampi e nel quale vogliamo distinguerci anche per la chiarezza.
Questa guida minima vuole essere di supporto ai datori di lavoro per orientarsi nel mondo della formazione per i propri dipendenti, proponendo alcuni spunti ed evidenziando alcune criticità alle quali prestare la massima attenzione.
Vedremo passo passo di cosa è necessario disporre e soprattutto su cosa il Datore di Lavoro debba comunque vigilare personalmente, anche in caso di affidamento all’esterno (società o professionista) del servizio di formazione.
Partiamo dal principio. Il processo della formazione deve contribuire a modificare l’applicazione delle tecniche di lavoro alla luce, non solo dell’efficienza produttiva, ma anche della sicurezza e della salute dei lavoratori. Punto di partenza imprescindibile è la Valutazione dei rischi aziendali. Ogni Datore di Lavoro con almeno un lavoratore subordinato (secondo l’amplissima veduta dell’art.2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) è tenuto a dotarsi di un RSPP (ruolo che può essere ricoperto, nei casi previsti dal DdL stesso, frequentando un apposito corso, oppure  da un professionista esterno), effettuare la valutazione dei rischi e la conseguente applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste. Tra i vari obblighi compare anche quello della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti eletti RLS.
Si deve partire necessariamente dalla valutazione dei rischi perché da questa discende tutto il resto, comprese le argomentazioni da inserire nel Piano di formazione aziendale.

Cercheremo quindi di orientarci schematicamente in questo mondo che, fra proposte di enti, organismi, fondi per la formazione finanziata, rischia di divenire impervio ed anche pericoloso.

Chi e quando deve fare il corso di formazione. Non ci sono scappatoie! La formazione art. 37 dei lavoratori è veramente obbligatoria per tutte le tipologie di lavoratori descritte all’art. 2 del D.Lgs. 81/08. Per conoscere la classe di rischio di appartenenza (basso, medio, alto) basta risalire al proprio settore Ateco 2007 e verificare il livello attribuito e di conseguenza le ore minime di formazione da erogare. La formazione deve essere erogata entro i 60 gg dall’assunzione, con buona pace dei lavoratori stagionali che con questa scappatoia non si vedranno mai formati se non da Datori di Lavoro illuminati. Obbligatoria, anche se con diverse specifiche, la formazione per i RLS e, se presenti, anche per preposti e dirigenti.

In cosa consiste la formazione. La formazione dei lavoratori, stabilita dall’Accordo Stato Regioni del 21-12-11 è ripartita secondo la seguente schematizzazione:
Formazione obbligatoria Lavoratori Art. 37 D.Lgs. 81/08 e ASR 21/12/11

  • Formazione generale di 4 ore uguale per tutti e che rappresenta un credito formativo permanente.

  • Formazione specifica di 4,8 o 12 ore sulla base del livello di rischio precedentemente attribuito. Questa parte di formazione deve includere i rischi specifici valutati per la singola mansione ed è soggetta ad aggiornamento quinquennale o ad ogni cambio mansione.

Formazione altri soggetti

  • La formazione del RLS (individuato previa elezione o designazione sindacale) è supplementare a quella del lavoratore e consta di 32 ore con aggiornamenti annuali

  • La formazione del preposto, incaricato dal Datore di Lavoro è supplementare a quella del lavoratore e consta di 8 ore

  • La formazione del Dirigente è invece stabilita in 16 ore

  • La formazione speciale extra Accordo Stato Regioni 21/12/11 per gli addetti alle emergenze varia a seconda della valutazione del rischio e della tipologia di azienda



Come pianificare la formazione. Visto che il Documento di Valutazione dei rischi è immediatamente obbligatorio dal primo giorno di attività (recente decreto entrato in vigore fine 2014 a seguito di procedimento di infrazione all’Italia dalla comunità europea) dovrebbe essere parimenti disponibile il Piano di formazione contenente gli argomenti specifici  da affrontare per i propri dipendenti tratti dalla valutazione stessa. È importante che il piano formativo sia effettivamente basato sui rischi valutati e distinti per le singole mansioni. Molte volte si assiste a corsi di formazione mirati per una mansione ed al quale prendono disinvoltamente parte anche lavoratori della stessa società esposti a mansioni e rischi completamente diversi. In questo caso, per esempio, si sono sicuramente rispettate le ore minime di formazione, ma gli argomenti?

A chi richiedere la collaborazione.  La normativa prevede che per i corsi di formazione obbligatoria ai lavoratori ed agli RLS (e solo per questi!!!) vige l’obbligo di richiedere la collaborazione di Organismi Paritetici (e grazie all’Accordo Stato Regioni anche degli Enti Bilaterali con pari funzioni). Specifico per quali corsi è obbligatorio perché nelle proposte commerciali spesso viene fatto di tutta l’erba un fascio, espediente per coinvolgere i suddetti enti anche dove la loro collaborazione non è né richiesta né quantomeno obbligatoria (corsi per preposti, Dirigenti, corsi sulle emergenze , haccp, etc.).
In realtà l’obbligo di erogare la formazione in Collaborazione con i suddetti enti non è nemmeno oggetto di sanzione nel Decreto 81. Ma saltare a piè pari questo step rappresenterebbe un’anomalia che potrebbe indurre spiacevoli ripercussioni, come ad esempio la richiesta da parte degli organi di vigilanza di ripetere l’iter formativo seguendo la prassi.
Succintamente (senza addentrarsi nel significato della maggiore rappresentatività in ambito sindacale) la prassi vuole che ci si rivolga per la richiesta di collaborazione ad un Organismo Paritetico o Ente Bilaterale dotato di Commissione Paritetica  presente nel territorio di riferimento (provincia, regione, etc.) e che abbia sottoscritto il Contratto di lavoro dell’azienda che richiede la formazione. Questi vincoli sono articolati in questo modo perché, giustamente, si pensa che solo gli Organismi/Enti formati dalle parti Datoriali e Sindacali a conoscenza delle problematiche del comparto/contratto di lavoro possano ragionevolmente ed efficacemente offrire la propria collaborazione ai propri rappresentati! Un Organismo Paritetico operante, a mero titolo di esempio, esclusivamente nel settore della vigilanza armata, per quanto efficiente, non potrà mai essere di riferimento per una ditta nel settore agricolo o edile. Naturalmente, se il contratto dell’azienda in oggetto non è rappresentato da nessun Ente/Organo, non è necessaria alcuna richiesta di collaborazione.

Come richiedere la collaborazione.  Affidandosi per l’erogazione della formazione ad una Società od un professionista esterno, solitamente le pratiche di collaborazione vengono svolte da questi ultimi. Consiglio comunque di tener conto di quanto detto in precedenza, ovvero assicurarsi personalmente che tutte le pratiche di collaborazione presso i suddetti enti siano effettivamente attivate e lo siano presso un organo/ente compatibile con il contratto dei lavoratori da formare.
In caso non si voglia passare attraverso un centro di formazione, le alternative ci sono.
La collaborazione con l’ente di riferimento oculatamente individuato può essere avviata anche dal Datore di Lavoro, che diventa soggetto organizzatore della propria formazione semplicemente comunicando con congruo anticipo (tipicamente almeno 15gg per raccomandata con ricevuta A/R) l’intenzione di realizzare il corso di formazione ed inserendo nell’informativa una serie di dati  come data, luogo ed orario del corso, numero di discenti, tipo di corso, programma degli argomenti, nominativo, curriculum e attestati del/i formatore/i, etc.
Se in risposta a tale comunicazione non si riceve nulla, si può tranquillamente erogare il corso senza ulteriori adempimenti; in caso si riceva dall’ente coinvolto una collaborazione costruttiva si può decidere di aderire alle richieste; se (come spesso accade) si ricevono controproposte economiche o addirittura imposizioni di docenti e/o tutor, sappiate che sono richieste tranquillamente trascurabili ed infondate. In alcuni casi può essere richiesto un piccolo contributo, di solito molto ragionevole, per la stampa degli attestati.
In ogni caso tutto ciò che si è comunicato agli organi/enti in fase di richiesta di  collaborazione deve essere scrupolosamente rispettato (date, orari, luoghi, etc.), in quanto prerogativa degli enti è il controllo dell’effettivo svolgimento dell’intervento di formazione, indipendentemente dalla collaborazione ricevuta dall’ente stesso.

Requisiti del Docente. Che sia un docente reperito dal Datore di Lavoro, o che appartenga ad un Centro di formazione, a partire dal 18 marzo 2013 i requisiti da richiedere ai professionisti chiamati a svolgere il ruolo del docente nei corsi di formazione in materia di sicurezza del lavoro sono descritti nel Decreto Interministeriale del 6/3/2013. Proprio per la verifica dei requisiti è sempre opportuno, anche quando non esplicitamente richiesto dall’Organo o Ente di riferimento, inserire nella raccomandata di richiesta di collaborazione curriculum e documenti inerenti la dimostrazione del possesso dei requisiti necessari.

Svolgimento del corso. Come accennato nei punti precedenti la logistica e la tempistica del corso debbono essere comunicate e quindi rispettate in fase di erogazione, qualsiasi sia stato il responso della richiesta di collaborazione con gli Organi/Enti coinvolti. Il docente o il Datore di Lavoro debbono istituire il registro presenze con la rilevazione degli orari di entrata ed uscita dei discenti. Per essere considerato valido, ai fini dell’emissione dell’attestato di frequenza, il discente deve aver partecipato ad almeno il 90% delle ore previste ed aver superato il test di verifica finale se previsto.


Altre possibilità. Si sta rapidamente diffondendo il ricorso alla cosiddetta Formazione Finanziata. Questa pratica permette, tramite un soggetto intermediario accreditato presso la regione, di deviare delle trattenute in busta paga (già effettuate e altrimenti dirette all’INPS) verso dei fondi ad hoc. Iscrivendosi al fondo più idoneo al tipo di attività si può, a seconda dei casi e delle modalità di funzionamento dei fondi ed al numero di dipendenti dell’azienda, effettuare la formazione secondo progetto presentato e riceverne a posteriori il rimborso, oppure usufruire direttamente di corsi di formazione totalmente gratuiti.
Naturalmente nei due casi il Datore di Lavoro tiene conto che l’intervento del soggetto intermediario prevede una "trattenuta sul tesoretto", rappresentato da ciò che l’azienda riesce a versare nel fondo tramite le buste paga. Più dipendenti si hanno più sono ingenti i fondi accantonati e più formazione si può autofinanziare. Invito i Datori di Lavoro semplicemente a chiedere informazioni sulla percentuale di trattenuta applicata dai soggetti attuatori coinvolti, prima di conferire incarichi ad occhi chiusi.

Di solito, a conclusione delle informative standard di stampo commerciale, a questo punto si trova la pletora delle "sanzioni" che dovrebbero fungere da grimaldello per indurvi a riflettere sulla convenienza ad intraprendere il cammino verso l’adeguamento alla norma, riducendo il tutto ad un calcolo fra costi e benefici.
Ma in questo vogliamo essere ancora una volta diversi. A noi basta ricordare che essere a norma è un obbligo di legge per i Datori di Lavoro. Ed è il miglior segno di rispetto verso i propri lavoratori.



 
 
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